Indirizzo:
Via del mare 187, 0071 Pomezia, RM
Orari:
Lun - Ven : 9:00 - 18:00
Polymerys a Pomezia
Scopri la nostra vasta offerta formativa che include corsi in diversi settori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08.
L`obbligo formativo scaturisce dal D. Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09, i quali prevedono che ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, debba avere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza formato da apposito corso pena un’ammenda di circa duemila euro. Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
Il corso RLS ha l’obiettivo di fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto, le competenze e le conoscenze indispensabili per lo svolgimento corretto del suo ruolo, nell’ambito della prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro ai sensi dell’Art. 47 del D.Lgs. 81/08.
I Datori di Lavoro possono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza sul Lavoro.
ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
I Datori di Lavoro che intendono svolgere i suddetti compiti, devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l’Accordo del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
RISCHIO BASSO 16 ore (Codici ATECO Aziende Rischio Basso – Allegato 2 Pagina 1 Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
RISCHIO MEDIO 32 ore (Codici ATECO Aziende Rischio Medio – Allegato 2 Pagina 2 Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
RISCHIO ALTO 48 ore (Codici ATECO Aziende Rischio Alto – Allegato 2 Pagina 3 Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto e agli ottimi supporti informativi.
I corsi di Primo Soccorso organizzati in conformità alle indicazioni del Decreto Ministeriale n. 388/03, riguardano le diposizioni in materia di Primo Soccorso aziendale. Durante il corso saranno anche trattate le procedure per gli addetti al Primo Soccorso per la gestione del rischio da COVID-19, necessarie per salvaguardare dal rischio di contagio da COVID 19 sia l’addetto all’emergenza che interviene, sia chi ha accusato il malore o l’infortunio.
I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03. Per determinare il gruppo a cui appartiene l’azienda è necessario, sulla base del codice di tariffa INAIL, identificare il corrispondente indice di inabilità, reperibile sul sito INAIL. Le Aziende del Gruppo A sono quelle con indice di inabilità superiore a 4. Le Aziende del Gruppo B e C sono quelle con indice di inabilità minore o uguale a 4. Per ulteriori dettagli si rimanda al D.M. 388/03.
Corso di Primo Soccorso aziende Gruppo A:
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Corso di Primo Soccorso aziende Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Corso di Primo Soccorso aziende Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro prevede la formazione (anche in modalità e-learning) di tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza come previsto dall’Art.37 del D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni.
Il corso lavoratori ha una durata stabilita in quattro ore, pone come obbiettivo primario la formazione sui concetti generali di prevenzione e sicurezza. Il percorso formativo non è da considerarsi completo fino a quando non sarà integrato con la formazione specifica sui rischi riguardanti la mansione ricoperta ed i luoghi di lavoro dove essa viene compiuta (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
Il corso di formazione è obbligatorio per tutti i lavoratori di qualsiasi settore ATECO.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni.
Come per il corso di formazione generale, il corso di formazione specifica è obbligatorio per il lavoratore e deve essere svolto al momento:
Il corso di formazione specifica dei lavoratori è rivolto ai lavoratori delle aziende del settore a rischio basso, medio e alto afferenti a qualsiasi macrocategoria di rischio e corrispondenza ATECO 2002-2007. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti trattati durante il percorso di formazione specifica sulla sicurezza avranno come oggetto i “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Tale formazione dovrà essere soggetta a ripetizioni periodiche nel caso di “evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Ricordiamo che, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, per i lavoratori neoassunti il datore di lavoro deve provvedere alla formazione sulla sicurezza contestualmente all’assunzione ed in ogni caso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
Il corso per mulettisti e carrellisti è un adempimento legislativo obbligatorio per tutte quelle imprese che utilizzano questi macchinari, all’interno dei luoghi di lavoro. Il Decreto legislativo 81/2008, conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza, agli articoli 37 e 73, con le modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 106 del 09/2009, prevede che i lavoratori predisposti alla guida di questi macchinari da trasporto debbano seguire un adeguato corso di formazione che gli fornisca, oltre alle conoscenze teoriche e pratiche, anche le indicazioni relative alla sicurezza nell’uso dei muletti e dei carrelli negli ambienti di lavoro.
I destinatari del corso per mulettisti e carrellisti, secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81, sono tutti quei lavoratori che vengono impegnati nell’utilizzo di queste macchine da trasporto. L’ottica generale dell’articolo è quella che governa tutto il decreto, la quale si declina in un obbligo costante, per il datore di lavoro, di fornire una formazione adeguata, per ogni situazione lavorativa ed ogni mansione, ai propri dipendenti.
I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. Ci riferiamo in particolare ai rischi di caduta dall’alto che rappresentano una percentuale elevata del numero degli infortuni, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni mortali. L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”.
Qualora non siano state adottate misure di protezione collettiva, considerate comunque come prioritarie dal legislatore, è necessario prevedere l’uso di sistemi di arresto caduta, descritti dall’art. 115 dello stesso testo.
L’art. 77 impone infine l’obbligo di formazione ed addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di III categoria, categoria che ricomprende i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso.
