Indirizzo:
Via del mare 187, 0071 Pomezia, RM
Orari:
Lun - Ven : 9:00 - 18:00
Polymeris a Pomezia
Eleviamo gli standard di sicurezza sul lavoro per ottimizzare l’efficienza e la produttività aziendale.
La nostra società offre consulenze a 360° sia per le realtà di servizi che produttive a Pomezia. I nostri professionisti qualificati possono ricoprire ruoli chiave nella gestione e coordinamento del sistema di prevenzione e protezione RSPP. Di seguito trovi un elenco dei nostri principali servizi dedicati alla sicurezza sul lavoro.
Il Decreto Legislativo 81/08 pone all’art 17 la redazione del DVR Documento Valutazione Rischi (art.28) fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro .
Il documento deve avere data certa e contenere le informazioni riguardanti il luogo di lavoro, con lo scopo di valutare i potenziali rischi ed individuare i sistemi di prevenzione e protezione da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Il DVR, dunque, può essere ritenuto come la forma primaria di tutela nei confronti dei lavoratori: dalla valutazione dei rischi infatti dipendono tutte le successive azioni e misure di prevenzione e protezione dei lavoratori stessi adottate o da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
La normativa prevede che il documento debba essere redatto obbligatoriamente (o compilato in caso di procedure standardizzate) dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (eventuale RSPP esterno), del medico competente della sorveglianza sanitaria (se nominato laddove obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e avendo consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il processo per una corretta redazione del documento parte per l’appunto da una puntigliosa ricerca e stima dei rischi presenti nel luogo di lavoro in grado di provocare infortuni (o malattie).
Tale processo deve avere ad oggetto tutte le tipologie di rischio presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli che interessano quei lavoratori esposti che, vista la peculiarità della propria mansione sono sottoposti a rischi particolari.
Il piano di evacuazione ed emergenza è obbligatorio, come indicato dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – all’ art. 43 – e dal D.M. 10 marzo 1998 – all’art. 5 redatto in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII – , per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelle ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Il DUVRI deve essere elaborato dall’azienda committente, sotto la resposnsabilità del datore di lavoro, qualora un’impresa esterna intervenga nell’unità sua produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ove recita:
«Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.»
La redazione di tale documento, quindi, è onere dell’azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest’ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l’attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), è il documento che il DL deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno, contiene informazioni afferenti l’organizzazione del cantiere e l’esecuzione dei lavori, i mezzi e le attrezzature e la valutazione dei rischi. Deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV – allegato XV. Il DL dell’impresa esecutrice, consegnerà, il POS, al DL affidatario e quest’ultimo lo trasmetterà al CSE (Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione).
Secondo l’art. 31 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno della propria azienda. Tale Servizio deve essere istituito per ridurre i rischi presenti, nonché per evitare l’insorgenza di altri rischi e monitorare le condizioni di salute e sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro, attraverso la partecipazione attiva di tutte le figure previste.
A capo di questo Servizio di Prevenzione e Protezione troviamo il RSPP, ovvero il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Questo ruolo può essere ricoperto da personale che possiede specifici requisiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure dallo stesso Datore di Lavoro, che dovrà frequentare un apposito corso per ricoprire la carica.
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, prima richiesti e ottenuti separatamente:
1. autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
2. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99);
3. autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
4. autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
5. comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447);
6. comunicazioni in materia di rifiuti per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
7. comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152).
Se l’attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati è obbligatorio richiedere l’AUA.
L’AUA è facoltativa solo se l’attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
La domanda, corredata di tutti i documenti previsti, è inviata al SUAP competente che la trasmette immediatamente e in modalità telematica alla Provincia di Taranto e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (articolo 4, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
Ogni successiva comunicazione tra la Provincia e il gestore avviene tramite il SUAP competente.
La durata dell’AUA è di 15 anni dalla data di rilascio dal provvedimento del SUAP e per il rinnovo deve essere presentata istanza al medesimo SUAP entro 6 mesi dalla data di scadenza.
Il modello della domanda di AUA è contenuto nel D.P.C.M. 8 maggio 2015, che ne ha adottato uno unico valevole su tutto il territorio nazionale (le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria modulistica entro il 30 giugno 2015).
La tutela della salute dei cittadini da rischi lavorativi ed ambientali legati alla presenza di amianto negli edifici è prevista dalla Direttiva 2009/148/CE, Legge 27 marzo 1992 n. 257 e D.M. 06/09/1994.
Il D.M. 06/09/1994 prevede, per tutte le strutture, edifici ed impianti nei quali sono presenti manufatti contenti amianto, la nomina del Responsabile del Rischio Amianto (RRA). Ai sensi del decreto ministeriale, tale figura professionale valuta e gestisce il potenziale rischio connesso alla presenza di amianto negli edifici ed impianti, tiene sotto controllo il suo stato di conservazione ed è responsabile del programma di controllo e manutenzione (MCA).
Inoltre predispone l’idonea documentazione riguardante l’ubicazione dei materiali contenenti amianto, formalizza le procedure di autorizzazione per interventi di messa in sicurezza o bonifica, redige e gestisce il programma periodico di ispezione, sovrintende le azioni di bonifica.
